Cambiano le date di accensione dei riscaldamenti in tutta Italia. Con l’entrata in vigore del Piano nazionale di contenimento dei consumi, infatti, sono state adottate varie misure per ridurre i consumi di gas; tra queste, c’è proprio la limitazione di date e orari per l’utilizzo del riscaldamento della stagione invernale 2022-23.
Riscaldamento: date e orari della stagione invernale 2022-23
Rispetto ai consueti periodi di accensione (di cui abbiamo parlato ampiamente in questo articolo), per la stagione invernale 2022-23 il Governo ha adottato le seguenti misure:
- ridurre di 1°C le temperature interne, ovvero 17°C per aziende e industrie (con 2°C di tolleranza) e 19° per tutti gli altri edifici, comprese le abitazioni (sempre con 2°C di tolleranza);
- ridurre di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 quella di fine (fatte salvo le utenze sensibili come ospedali, case di riposo, ecc.);
- ridurre di un’ora al giorno rispetto al normale l’utilizzo del riscaldamento in uffici e attività commerciali.
In base a ciò, ecco qui di seguito la tabella riassuntiva dei periodi e degli orari di accensione consentiti per la stagione 2022-23:
Zona climatica | Periodo di accensione 2022-23 | Orario consentito |
A | 8 dicembre – 7 marzo | 5 ore giornaliere |
B | 8 dicembre – 23 marzo | 7 ore giornaliere |
C | 22 novembre – 23 marzo | 9 ore giornaliere |
D | 8 novembre – 7 aprile | 11 ore giornaliere |
E | 22 ottobre – 7 aprile | 13 ore giornaliere |
F | nessuna limitazione | nessuna limitazione |
Quali sono le zone climatiche italiane? Guarda la mappa.
Le esenzioni alle riduzioni
Le riduzioni previste per la stagione invernale 2022-23 hanno delle esenzioni.
Esse, infatti, non si applicano agli edifici adibiti a:
- ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- scuole materne e asili nido;
- piscine, saune e assimilabili;
- attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.